Art. 2.
(Sospensione immediata del personale docente e non docente sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale su minori).

      1. Il comma 4 dell'articolo 506 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

      «4. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, soprattutto nei casi in cui il personale docente e non docente sia sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale a danno di minori,

 

Pag. 7

la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico o dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'autorità giudiziaria per la convalida o la revoca entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. La sospensione di cui al presente comma non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».